Obblighi di Legge per Trasporto di Animali Vivi
In base al Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 Dicembre 2004, che regolamenta il trasporto degli animali all’interno degli stati membri e tra gli stati stessi, e quindi anche in base alle pressanti richieste da parte degli autotrasportatori, abbiamo creato un sistema di localizzazione e di gestione dei dati dei trasporti che garantisca il pieno rispetto della normativa sopracitata.
Dal 1 gennaio 2009 e’ diventato obbligatorio, per tutti i trasporti di animali vivi di durata superiore alle 8 ore, utilizzare un particolare sistema di localizzazione satellitare che renda possibile l’informatizzazione della Sezione 4 del Giornale di Viaggio integrandolo con le informazioni su apertura/chiusura portelloni di carico e sulle temperature di vari livelli.
La Soluzione Galileo e l’hi-tech made in Italy
Il sistema Galileo permette di gestire e tenere sotto controllo i seguenti parametri:
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Posizioni real-time della flotta (entra nel dettaglio di Galileo GPS);
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Storico dei percorsi, soste, rifornimenti e allarmi;
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Tracciabilità e produzione relativo report di viaggio conforme alle direttive (CE);
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Videocamera per la sorveglianza dello stato degli animali in tempo reale;
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Monitoraggio reale del carburante e dei relativi singoli rifornimenti;
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Statistiche sul consumo di carburante reale per ogni automezzo;
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Monitoraggio di qualsiasi valore interfacciabile (temperatura comparti animali e celle frigorifere per tracciabilità’ catena del freddo, sensori di apertura e chiusura portelloni, attivazione dispositivi o impianti e loro utilizzo, monitoraggio utilizzo prese di forza);
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Monitoraggio dei km reali da centralina e relative schede manutenzioni;
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Controllo della pompa di benzina via sms in caso di furto;
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Centrale di controllo allarmi;
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Calcolo automatico delle ore di guida;
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Interazione bidirezionale con il personale a bordo (riconoscimento conducente, invio di servizi o commesse, bolle elettroniche…);
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Kit vivavoce
27 gennaio 2013 a 08:40
Per tutti i trasporti superiori ai 65 Km i trasportatori devono aver ricevuto dallo stato membro di stabilimento un’autorizzazione che viene rilasciata previa dimostrazione da parte degli interessati di avere a disposizione personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate. Inoltre, per i viaggi di durata superiore alle otto ore, il richiedente deve fornire: • Certificati di idoneità per conducenti ed accompagnatori • Certificati di omologazione dei mezzi di trasporto • Informazioni su tali mezzi per tracciare e registrare i movimenti di questi • Piani di emergenza • La prova che utilizza un sistema di navigazione satellitare Le suddette autorizzazioni hanno una durata quinquennale. In caso di viaggi superiori alle otto ore tra più stati membri i trasportatori devono essere muniti di un giornale di viaggio in modello unificato che comprende varie informazioni sul viaggi. Le autorità competenti sono tenute a controlli specie ai punti di uscita e ai posti di ispezione frontalieri.
13 maggio 2013 a 11:33
Ciao! Vorrei solo dire un grazie enorme per le informazioni che avete condiviso in questo blog! Di sicurò diverrò un vostro fa accanito!
18 maggio 2013 a 00:15
Informazioni davvero utili, non sempre è facile stare dietro a tutte queste norme.
Continuerò a seguirvi!
15 giugno 2013 a 13:57
Spot on with this write-up, I actually believe that this web site needs far more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the advice!